UNAL GENOVA SINDACATO NAZIONALE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE e SERVIZI FIDUCIARI

UNAL GENOVA SINDACATO NAZIONALE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE e SERVIZI FIDUCIARI
TEL. 346.5213845 email: segreteria-nazionale@unal-sindacato.it

sabato 26 luglio 2014

Il Tribunale, di Roma, riconosce all'UNAL gli stessi diritti dei sindacati confederati confermando la legittimità del suo operato

La sentenza qui riportata

SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA PER UNAL NR. 4685.14

riguarda ESCLUSIVAMENTE l’UNAL, visto che c’e già qualche sindacato non firmatario del c.c.n.l. della vigilanza che la vuole usare. Questa Sentenza fà giurisprudenza SOLO per l’UNAL, qualsiasi altro sindacato non firmatario che intende avere una sentenza ad esso favorevole dal Giudice, deve instaurare davanti ad esso un ricorso e dimostrare le proprie ragioni ed i propri requisiti.  

Questa precisazione e necessaria, visto che c’e già qualche sindacato non firmatario che la vuole usare per far valere se ne ha, le proprie ragioni nei confronti degli Istituti di vigilanza che non intendono riconoscerli come organizzazione sindacale.  

mercoledì 15 gennaio 2014

Orario di lavoro e riposo settimanale - nuove maxi sanzioni

Dal 24 dicembre scorso sono in vigore le nuove maxi sanzioni in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.
Il decreto legge n. 145/2013, allo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ha infatti aumentato significativamente – addirittura, in alcuni casi, fino a 10 volte – gli importi delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti.
Come noto, la legge stabilisce che l’orario di lavoro non deve superare le 48 ore in 7 giorni (rilevabili come media) e il lavoratore deve riposare almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni. In caso di violazione, è prevista una sanzione amministrativa pari a:
  • da 1.000 a 7.500 euro (prima variava tra 100 e 750 euro);
  • da 4.000 a 15.000 euro nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata in almeno 3 periodi che l’azienda usa per rilevare la media dell’orario di lavoro effettuato dai dipendenti;
  • da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori e interessi almeno 5 periodi di riferimento (in questo caso, non è ammesso il pagamento in misura ridotta).
Il periodo di riposo consecutivo può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Il periodo di riferimento in cui va rilevata l'eventuale violazione, invece, può essere di 4, 6 o 12 mesi.
Con riferimento al riposo giornaliero, che per legge deve essere pari a 11 ore consecutive ogni 24 ore, in caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa pari a:
  • da 500 a 1.500 euro;
  • da 3.000 a 10.000 euro nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata in almeno 3 periodi di 24 ore;
  • da 9.000 a 15.000 euro nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori o interessi almeno 5 periodi di 24 ore (in questo caso, non è ammesso il pagamento in misura ridotta).
Infine, aumentano del 30% le sanzioni previste per il lavoro in nero: ferma restando la sanzione per la mancata interruzione del rapporto di lavoro (che resta invariata), si applica una sanzione amministrativa da 1.950 a 15.600 euro (prima da 1.500 a 12.000) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 195 euro (da 150) per ogni giornata di lavoro effettivo.
In aumento anche la sanzione prevista per i lavoratori in nerosuccessivamente regolarizzati: la sanzione amministrativa va da 1.300 a 10.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 39 euro per ogni giornata di lavoro irregolare. Inoltre, è impossibile applicare la diffida.
Sanzione amministrativa in aumento del 30% anche per il datore di lavoro che incorra nella sospensione dell'attività per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per cui è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva pari, rispettivamente, a 1.950 e 3.250 euro.

martedì 8 ottobre 2013

TG 2 DOSSIER (Rai 2): SABATO 12 OTTOBRE ALLE ORE 23,30 CIRCA PARLERA' DEL MONDO DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

Programma a cui hanno attivamente collaborato alcuni dei nostri iscritti di Roma, invitati dal Segretario Provinciale di Roma, Lorenzo Guzzi, a descrivere la situazione lavorativa che vivono quotidianamente .

La nostra Organizzazione Sindacale vuole ringraziare la Dott.ssa Sandra Cecchi, di Rai 2 - TG2 Dossier, che ha dedicato questo programma al mondo guardie giurate, raccogliendo, dai diretti interessati, testimonianze su problemi e disagi che si trovano ad affrontare tutti i giorni, per svolgere un lavoro ad alto rischio che non viene adeguatamente riconosciuto ne moralmente ne economicamente.
La Segreteria Nazionale UNAL vigilanza privata


venerdì 15 marzo 2013

La uiltucs aveva richiesto la collaborazione degli altri sindacati...noi l'avevamo data !



Leggi la dichiarazione della>>>uiltucs web.pdf
Ma purtroppo a discapito dei lavoratori, non abbiamo ricevuto alcuna risposta dalla uiltucs. Ecco il testo della nostra email inviata in data 28 febbraio 2013 alla Segreteria Nazionale della uiltucs: 

Oggetto:  Dissociazione dall'accordo per il rinnovo del CCNL della vigilanza privata firmato da FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL.
Da:  segreteria-nazionale@unal-sindacato.it
Data:  Gio, 28 Febbraio 2013 1:20 pm
A:  segreterianazionale@uiltucs.it
Priorità:  Normale
Mailer:  

Alla cortese attenzione del Segretario Generale UILTUCS-UIL Brunetto Boco.
Carissimo Brunetto, ti scrivo in riferimento alla tua disponibilità mostrata nel comunicato riportato nel sito della UILTUCS nell'accettare la collaborazione anche di altri sindacati, noi abbiamo già, come del resto avete fatto voi, da qualche settimana invitato tutti i ns. iscritti ad inviare agli istituti di vigilanza le lettere di dissociazione dall'accordo. Ritengo che la tua proposta di fare fronte comune contro chi ha svenduto la dignità delle guardie giurate, ti onora, finalmente si può sperare di porre fine agli atteggiamenti settari che i sindacati non firmatari come l'UNAL hanno dovuto subire sino ad oggi da parte di chi ha avuto solo l'interesse di utilizzare le tessere per propri scopi e non per l'interesse primario dei lavoratori
In attesa di un tuo riscontro, con stima.
Francesco Pellegrino
Segretario Generale UNAL 
TEL 3465213845
www.unal-sindacato.it
http://sindacatoguardiegiurate.myblog.it/
 Ricevuta di lettura della presente email da parte della uiltucs

Il messaggio

    A:  segreterianazionale@uiltucs.it
    Oggetto:  Dissociazione dall'accordo per il rinnovo del CCNL della vigilanza privata firmato da FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL.
    Inviato:  28/02/2013 13:20

è stato letto il giorno 28/02/2013 13:27.
Testo di richiesta di collaborazione alle altre sigle sindacali, fatta dalla della Uiltucs:
La UILTuCS UIL per raggiungere tale scopo accetterà la collaborazione dei Sindacati e dei RSA/RSU disponibili a prescindere dalle sigle di appartenenza

Quindi dobbiamo considerare la volontà dimostrata  dalla uiltucs, di chiedere alle altre sigle sindacali la collaborazione, un tentativo .... di che cosa ? lo spieghino loro, ai lavoratori il vero scopo di questa dichiarazione.

Francesco Pellegrino Segretario Generale UNAL

venerdì 11 gennaio 2013

Sciopero "Guardie Particolari Giurate " il sindacato UNAL vi propone di fare sciopero.


Inviateci i vostri consensi e organizzeremo lo sciopero per noi per la categoria tra le tante dimenticate , a tutela delle poche leggi a nostro vantaggio mai rispettate e per la contrattazione di regole migliorative purtroppo sembrerebbe lontane dagli ultimi intenti contrattuali.
Inviate le vostre proposte di cosa secondo voi deve cambiare e fissiamo una data e da li non ripartiamo ma "partiamo" insieme.
Sindacato Unal vogliamo fare la differenza Uniti a livello Nazionale Autonomamente per il nostro Lavoro rappresentandovi nel giusto per noi e voi.
.....allegando 
                    * possibilita di proposte di cambiamenti ecc
                    * ed adesione allo sciopero via e mail facebook ecc...

lunedì 29 ottobre 2012


Il danno per lo stress da super lavoro va riconosciuto al lavoratore anche se non lo ha mai rivendicato nel corso del rapporto di lavoro e anche se, successivamente, viene espulso dall'ufficio. Il via libera arriva dalla Cassazione (sezione Lavoro, sentenza 18211) che spiega come, «in base al principio della `ragionevolezza´ l'orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute». In questo modo, la Suprema Corte ha convalidato un risarcimento del danno biologico pari a 25 mila euro nei confronti di un ex portiere di notte che aveva lavorato presso una società nella capitale, dal settembre 1974 al marzo 1997, riportando una sindrome nevrotico ansiosa da stress lavorativo. 

Come ricostruisce la sentenza redatta da Umberto Berrino, il portiere, che per tanti anni aveva garantito l'assistenza ai clienti, curandosi anche della cura dei valori in cassaforte, aveva accusato uno stress da super lavoro (l'orario di lavoro andava dalle 21 alle 9 del mattino successivo). Da qui la sua richiesta di essere spostato ad un turno diurno. La società lo aveva invece licenziato, sostenendo che esistevano altri due portieri per il turno di giorno. Davanti al giudice del Lavoro era stata stabilita la legittimità del licenziamento ma la società era stata condannata a risarcire l'ex portiere con 25 mila euro per la sindrome ansioso-depressiva. La Corte d'appello di Roma, nel marzo 2008, aveva inoltre riconosciuto al lavoratore una ulteriore somma di 1292 euro a titolo di differenze retributive.

Contro la condanna al risarcimento dello stress al lavoratore, la società ha fatto ricorso in Cassazione, facendo presente che la prestazione di un portiere non poteva essere considerata usurante date le «pause di inattività» legate a quel genere di prestazione. Piazza Cavour ha bocciato il ricorso e ha osservato che «il principio di `ragionevolezza´ in base al quale l'orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa» 

Del resto, annota ancora la Suprema Corte, «il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e la semplice temporanea inattività, computabile, invece a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale nel primo caso può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente la propria forza di lavoro per ogni necessità». 

Nel caso in questione, la Cassazione ha fatto notare che «legittimamente la Corte d'appello ha osservato che la società aveva imposto al lavoratore ritmi lavorativi gravosi come tali incidenti sull'equilibrio psico-fisico del medesimo». Del tutto legittimamente, dunque, il super lavoro è stato ritenuto «concausa della sindrome nevrotica ansiosa» del lavoratore. 

(Fonte: Adnkronos)